Con l’Ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta il rapporto tra struttura sanitaria, paziente e medico, specificando i limiti per cui una struttura può rivalersi sul sanitario dopo aver risarcito un danno. Si sottolinea che l’articolo 9 della Legge 24/2017, la Legge Gelli-Bianco, è una norma speciale e prevalente, e stabilisce che la responsabilità resta in capo alla struttura, salvo casi di dolo o colpa grave. Viene inoltre evidenziata la distinzione tra il contratto tra paziente e struttura e il ruolo del medico, che agisce come ausiliario della struttura. La Cassazione chiarisce che la colpa grave deve essere una deviazione eccezionale dagli standard professionali e non può essere confusa con un semplice errore. Inoltre, le clausole di manleva non possono superare le disposizioni della Legge Gelli-Bianco, impedendo che le strutture possano trasferire eccessive responsabilità sui medici. Infine, l’ordinanza richiede alle strutture di migliorare la gestione del rischio clinico, mentre per i medici rappresenta una protezione, limitando la loro responsabilità ai casi gravi.
La distinzione tra il rapporto contrattuale tra la struttura e il paziente e la posizione del sanitario deve essere chiara e seguita attentamente. Questo aiuta a prevenire che la responsabilità sanitaria diventi una pressione continua sui professionisti, che già affrontano condizioni lavorative difficili. Per questi motivi, il CoAS Medici Dirigenti incoraggia i suoi Iscritti a scegliere le coperture assicurative proposte da CoAS, offrendo voucher assicurativi fin dall’iscrizione iniziale. Inoltre, CoAS promuove polizze di Tutela Legale che permettono una difesa pronta senza preoccupazioni finanziarie.
Conclusioni: L’Ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026 ribadisce un principio fondamentale: le strutture sanitarie non possono trasferire automaticamente il rischio sui medici. La rivalsa contro il medico è possibile solo in caso di dolo o colpa grave, con quest’ultima che richiede un comportamento molto distante dagli standard professionali. Questo chiarimento è importante, rafforza le tutele della Legge Gelli-Bianco e dovrebbe influenzare sia le decisioni giudiziarie che le prassi delle strutture sanitarie. Il medico non è il parafulmine dell’organizzazione; opera all’interno di un sistema che deve prendersi le proprie responsabilità.
Entdecke mehr von "Radio Südtirol"Ihr Schlager & Heimatwebradio im Livestream
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.